I bonus assunzioni consistono in sgravi o agevolazioni contributive che servono ad abbattere il costo del lavoro per le aziende e favorire quindi le assunzioni di determinate categorie di lavoratori.
Il Decreto Legislativo 150/2015, articolo 30, delinea quali sono i principi generali per la fruizione degli incentivi:
La nuova agevolazione per le assunzioni messa a punto dall’ANPAL. Lo sgravio contributivo è pari a 8.060 euro annui, da riparametrare su una durata massima di 12 mesi. Ai fini della fruizione del beneficio occorre inviare una domanda preliminare di ammissione all’INPS.
Ai fini della fruizione del beneficio occorre inviare una domanda preliminare di ammissione all’INPS.
L’esonero contributivo è rivolto ai datori di lavoro privati che assumano:
Altra condizione essenziale è l’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
È possibile accedere alla nuova misura esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
L’agevolazione è riconosciuta anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.
Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente
In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.
Ai fini dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico.
L’INPS effettua le seguenti operazioni:
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
Il Decreto Direttoriale n. 52/2020 all’articolo 8 specifica la possibilità di cumulare IO Lavoro con:
Noto per la sua natura contributiva ridotta è il contratto per eccellenza da stipulare con giovani fino al ventinovesimo anno di età.
Particolare possibilità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 per le imprese con un numero di addetti pari o inferiore a 9, di assumere con contratto di apprendistato di 1° livello (per la qualifica e il diploma professionale) nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, con uno sgravio contributivo previdenziale del 100%, nei primi tre anni di contratto
Per coloro che sono esclusi dalla possibilità di contratto di apprendistato per superamento del limite di età, vi è la possibilità se non hanno ancora compiuto 35 anni di essere assunti usufruendo dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, co. 100-107, Legge 205/2017. I datori di lavoro privati possono applicare questa agevolazione qualora intendano procedere con l’assunzione a tempo indeterminato e a tutele crescenti.
È un’agevolazione prevista per quest’anno, dato che dal prossimo tale incentivo sarà presente solo qualora il giovane abbia meno di 30 anni. Va precisato che l’incentivo è concesso anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del contratto, ovviamente qualora permanga il requisito anagrafico al momento della trasformazione del rapporto di lavoro. Oltre al requisito soggettivo il lavoratore deve possederne anche uno oggettivo, ossia non aver mai avuto un’occupazione a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso di tutta la sua vita lavorativa.
L’ammontare dell’agevolazione è la riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro entro il massimale di 3.000 euro su base annua per i successivi 36 mesi
Qualora l’azienda abbia una unità operativa in una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna grazie all’articolo 1, comma 247, Legge 145/2018 viene data la possibilità per quest’anno in caso di assunzione a tempo indeterminato di usufruire di un esonero, per un anno, pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino ad un massimo di 8.060 euro.
Le caratteristiche del lavoratore sono quelle di essere disoccupato, se il soggetto ha più di 34 anni di età allora può accedere al beneficio solo se da almeno sei mesi non ha avuto un impiego regolarmente retribuito.
Rimane fermo il punto su cui indipendentemente dall’età, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo, anche in società controllate o collegate
L’articolo 1, co. 100-107, Legge 205/2017 dispone un esonero contributivo nel limite massimo di 3.000 euro su base annua per 36 mesi per datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
Tra le agevolazioni applicabili ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019 vi è quella per l’assunzione di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza. L’assunzione deve essere fatta con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato.
In tal caso il datore di lavoro ha diritto all’esonero dei contributi previdenziali nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione. Il tetto massimo mensile dell’incentivo è pari a 780 euro. La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario di RdC, con un minimo pari a cinque mensilità
Per questo tipo di agevolazione bisogna rifarsi all’articolo 4, commi 8-12, della legge n. 92/12. Lo sgravio contributivo è pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Il periodo di fruizione è variabile a seconda del tipo di contratto stipulato.
Si avrà diritto infatti a:
Le condizioni soggettive della donna sono:
Anche in questo caso l’assunzione deve realizzare un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti
I lavoratori di età superiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, in base all’articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/12 possono portare il diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro nella misura del 50%, per un periodo variabile, nello specifico 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Come nella situazione precedente deve essere realizzato un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti
Coloro che hanno involontariamente perso il lavoro e percepisco l’indennità NASPI in base all’articolo 7, c. 5, lett. b), del Decreto Legge n. 76/2013 in caso di assunzione con un contratto a tempo pieno e indeterminato, danno modo al datore di lavoro di fruire di un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità. Anche in questo caso il beneficio è subordinato alla disciplina degli aiuti de minimis
I lavoratori che si trovano in CIGS da almeno 3 mesi se dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi; l’azienda può beneficiare degli sgravi qualora vengano assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato. L’incentivo consiste in una riduzione dell’aliquota contributiva nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti; la durata è di 12 mesi.
Collegato a questo beneficio è quello legato all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato, di lavoratori in CIGS beneficiari dell’assegno di ricollocazione. Il datore di lavoro ha diritto all’esonero dal versamento del 50% dei contributi a suo carico, nel limite massimo di 4.030 euro come valore annuo. La durata è di 18 mesi, se l’assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato; mentre di 12 mesi se l’assunzione è con contratto a tempo determinato. Quest’ultimo è elevato a 18 mesi in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato
Anche questo incentivo è strutturale, disciplinato dall’articolo 4, Decreto Legislativo n. 151/2001 e vale per le aziende con meno di 20 dipendenti. I datori che assumono per sostituire dipendenti in maternità, hanno diritto ad uno sgravio del 50% dei contributi, compresi anche i premi assicurativi INAIL. La durata dell’incentivo vale fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento
L’articolo 1, comma 181, Legge n. 160/2019 interviene sullo sport femminile al fine di favorirne il professionismo. In quest’ottica viene previsto un esonero fino al 2022, pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il limite massimo è di 8.000 euro su base annua, fermo restando il versamento dei premi per l’assicurazione INAIL.
I soggetti interessati sono le società sportive femminili che stipulano, con atleti donne, contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91
Per quanto riguarda invece i giovani agricoltori, coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, il bonus riguarda la nuova iscrizione alla previdenza agricola di soggetti di età età inferiore a 40 anni.
L’esonero è pari al 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria IVS per 24 mesi
Infine vi sono sgravi per assunzioni con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, non inferiore a 30 giorni, di persone detenute o internate; in questo caso è previsto un bonus assunzioni pari al 95% del carico contributivo complessivamente dovuto.
Questa agevolazione dura: